PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. L'articolo 29-bis della legge 4 maggio 1983, n. 184, è sostituito dal seguente:

      «Art. 29-bis. - 1. Le persone residenti in Italia, che si trovano nelle condizioni prescritte dall'articolo 6 e che intendono adottare un minore straniero residente all'estero, presentano dichiarazione di disponibilità al servizio socio-assistenziale del comune in cui hanno la residenza e chiedono che lo stesso dichiari la loro idoneità all'adozione con provvedimento amministrativo. A tale scopo, ciascun comune individua il servizio socio-assistenziale, nell'ambito del proprio territorio, autorizzato a svolgere le funzioni di cui al presente capo.
      2. Nel caso di cittadini italiani residenti in uno Stato straniero, fatto salvo quanto stabilito nell'articolo 36, comma 4, è competente il tribunale per i minorenni del distretto in cui si trova il luogo della loro ultima residenza; in mancanza, è competente il tribunale per i minorenni di Roma.
      3. Il servizio socio-assistenziale autorizzato, se non ritiene di dover pronunciare immediatamente provvedimento di inidoneità per manifesta carenza dei requisiti, entro sessanta giorni dalla presentazione della dichiarazione di disponibilità di cui al comma 1, svolge le seguenti attività, anche avvalendosi, per quanto di competenza, delle aziende sanitarie locali e ospedaliere:

          a) informazione sull'adozione internazionale e sulle relative procedure, sugli enti autorizzati e sulle altre forme di solidarietà nei confronti dei minori in difficoltà, anche in collaborazione con gli enti autorizzati di cui agli articoli 39-bis e 39-ter;

          b) preparazione degli aspiranti all'adozione, anche in collaborazione con gli enti autorizzati di cui agli articoli 39-bis e 39-ter;

 

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          c) acquisizione di elementi sulla situazione personale, familiare e sanitaria degli aspiranti genitori adottivi, sul loro ambiente sociale, sulle motivazioni che li determinano, sulla loro attitudine a farsi carico di un'adozione internazionale, sulla loro capacità di rispondere in modo adeguato alle esigenze di più minori o di uno solo, sulle eventuali caratteristiche particolari dei minori che essi sarebbero in grado di accogliere, nonché acquisizione di ogni altro elemento utile per la valutazione della loro idoneità all'adozione.

      4. Prima della conclusione delle procedure da parte del servizio socio-assistenziale autorizzato, gli aspiranti all'adozione devono scegliere l'ente autorizzato al quale conferire l'incarico a curare le procedure di adozione previste dall'articolo 31 e seguenti della presente legge.
      5. Il servizio socio-assistenziale autorizzato, trascorso il termine di sessanta giorni, di cui al comma 3, ed espletate le attività di indagine di cui alle lettere a), b) e c) del comma 3, se nulla osta, adotta un provvedimento motivato con il quale dichiara il possesso di tutti i requisiti per l'adozione in capo agli aspiranti coniugi adottandi, e trasmette, senza indugio, la relativa documentazione al tribunale per i minorenni.
      6. In caso di mancato rispetto dei termini di cui al comma 3 da parte del servizio socio-assistenziale autorizzato, ovvero in caso di accertata inattività che comporti inadempimento da parte del servizio socio-assistenziale autorizzato, ovvero in caso di diniego, da parte del servizio socio-assistenziale, del provvedimento di cui al comma 5, su istanza dei genitori aspiranti all'adozione, è adita l'agenzia regionale per le adozioni internazionali, di cui all'articolo 39-bis, che si pronuncia, con provvedimento motivato, entro sessanta giorni. In caso di accertamento da parte dell'agenzia regionale di tutti i requisiti per dichiarare l'idoneità ad adottare della coppia, il provvedimento dell'agenzia regionale è trasmesso senza indugio al tribunale per i minorenni competente, che effettua tutte le procedure di

 

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cui all'articolo 30 e seguenti della presente legge.
      7. I termini indicati nel presente articolo sono perentori e non sono suscettibili di proroghe o dilazioni».

Art. 2.

      1. L'articolo 30 della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, è sostituto dal seguente:

      «Art. 30. - 1. Il tribunale per i minorenni, ricevuto dal servizio socio-assistenziale autorizzato il provvedimento di cui al comma 5 dell'articolo 29-bis, ovvero ricevuto dall'agenzia regionale per le adozioni internazionali il provvedimento di cui al comma 6 dell'articolo 29-bis, entro i trenta giorni successivi sente gli aspiranti all'adozione, anche a mezzo di un giudice delegato, dispone se necessario gli opportuni approfondimenti e pronuncia senza indugio un decreto di esecuzione motivato attestante la sussistenza dei requisiti per adottare.
      2. Il decreto di idoneità ad adottare ha efficacia per tutta la durata della procedura, che deve essere promossa e conclusa dai soggetti coinvolti entro dieci mesi dalla comunicazione del provvedimento. Il decreto contiene anche le indicazioni per favorire il migliore incontro tra gli aspiranti all'adozione ed il minore da adottare.
      3. Il decreto è trasmesso immediatamente, con copia della relazione e della documentazione esistente negli atti, alla Commissione per le adozioni internazionali di cui all'articolo 38 e all'ente autorizzato, scelto dai coniugi aspiranti all'adozione, secondo quanto disposto dal comma 4 dell'articolo 29-bis.
      4. Qualora il decreto di idoneità, previo ascolto degli interessati, sia revocato per cause sopravvenute che incidono in modo rilevante sul giudizio di idoneità, il tribunale per i minorenni comunica immediatamente il relativo provvedimento alla Commissione e all'ente autorizzato, scelto dai coniugi aspiranti all'adozione, secondo quanto disposto dal comma 4 dell'articolo 29-bis.

 

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      5. Il decreto di idoneità ovvero di inidoneità e quello di revoca sono reclamabili davanti alla corte d'appello, a termini degli articoli 739 e 740 del codice di procedura civile, da parte del pubblico ministero e degli interessati.
      6. I termini indicati nel presente articolo sono perentori e non sono suscettibili di proroghe o dilazioni».

Art. 3.

      1. Dopo l'articolo 30 della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, è inserito il seguente:

      «Art. 30-bis. - 1. Se il mancato rispetto del termine della procedura, che deve essere promossa e conclusa dai soggetti coinvolti entro dieci mesi dalla comunicazione del decreto di idoneità da parte del tribunale per i minorenni, è determinato dall'ente scelto dai coniugi aspiranti all'adozione, questi possono adire la Commissione per le adozioni internazionali, istituita ai sensi dell'articolo 38. La Commissione, entro centoventi giorni, deve accertare le cause del ritardo e, se queste dipendono effettivamente dall'ente autorizzato, con provvedimento motivato revoca l'autorizzazione concessa ai sensi dell'articolo 9 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1o dicembre 1999, n. 492, limitatamente al Paese o alle aree geografiche in cui si è verificato il ritardo.
      2. Nei casi previsti dal comma 1, se l'ente autorizzato scelto dai coniugi è l'agenzia regionale per le adozioni internazionali, la Commissione per le adozioni internazionali, entro centoventi giorni, deve accertare le cause del ritardo e, se queste dipendono effettivamente dall'agenzia, con provvedimento motivato applica una delle seguenti sanzioni:

          a) richiamo;

          b) sospensione dell'autorizzazione;

          c) revoca dell'autorizzazione.

 

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      3. Le sanzioni di cui al comma 2 sono applicate dalla Commissione per le adozioni internazionali previa contestazione degli addebiti e fissazione di un termine per controdedurre non inferiore a trenta giorni e non superiore a sessanta giorni, in ordine proporzionale e crescente, secondo la gravità della violazione, la sua reiterazione e gli effetti prodottisi.
      4. I termini indicati nel presente articolo sono perentori e non sono suscettibili di proroghe o dilazioni».

Art. 4.

      1. Il comma 1 dell'articolo 31 della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, è abrogato.
      2. L'alinea del comma 3 dell'articolo 31 della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente: «L'ente autorizzato, che ha ricevuto l'incarico di curare la procedura di adozione secondo quanto disposto dal comma 4 dell'articolo 29-bis, compie le seguenti attività:».

Art. 5.

      1. All'articolo 39, comma 1, lettera l), della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, le parole: «di cui all'articolo 39-ter» sono sostituite dalle seguenti: «di cui agli articoli 39-bis e 39-ter».
      2. All'articolo 39, comma 1, della legge 4 maggio 1983, n. 184, dopo la lettera l), è aggiunta la seguente:

          «l-bis) vigila sul funzionamento delle strutture e dei servizi ed interviene secondo quanto disposto dall'articolo 30-bis».

Art. 6.

      1. La lettera b) del comma 1 dell'articolo 39-bis della legge 4 maggio 1983, n. 184, è abrogata.

 

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      2. Il comma 2 dell'articolo 39-bis della legge 4 maggio 1983, n. 184, è sostituito dal seguente:

      «2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano istituiscono un'apposita agenzia regionale per le adozioni internazionali che sia in possesso dei requisiti di cui all'articolo 39-ter e svolga per le coppie che lo richiedano le seguenti funzioni:

          a) vigilanza e controllo sul servizio socio-assistenziale autorizzato, secondo anche quanto disposto dal comma 6 dell'articolo 29-bis;

          b) svolgimento delle attività di cui all'articolo 31, comma 3, qualora l'agenzia regionale sia scelta dai coniugi aspiranti all'adozione per svolgere tali procedure, secondo quanto disposto dal comma 4 dell'articolo 29-bis».

      3. Il comma 3 dell'articolo 39-bis della legge 4 maggio 1983, n. 184, è abrogato.
      4. L'agenzia regionale per le adozioni internazionali, di cui all'articolo 39-bis, comma 2, della legge 4 maggio 1983, n. 184, come sostituito dal comma 2 del presente articolo, è istituita dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, con legge, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 7.

      1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della solidarietà sociale.
      2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.